Monopattini elettrici come le biciclette: come funziona la legge
Non servono targa, assicurazione o casco: così il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma restano dei limiti (e dei dubbi)
Adesso è ufficiale: in Italia i monopattini elettrici sono da considerare come delle biciclette. Lo prevede la legge di Bilancio 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre e già entrata in vigore.
Si colma così un vuoto normativo che nel corso del 2019 aveva portato a una serie di aggiustamenti e cambi di rotta parziali per non dire contraddittori. Regolamentati dai singoli Comuni, che li consideravano veicoli sperimentali quando non del tutto illegali, tra limitazioni e divieti, i monopattini elettrici in Italia intanto sono diventati più di 100.000. E considerando le maxi-multe che sono state fatte a Torino e in altre città e i tanti sequestri avvenuti da nord a sud, la necessità di fare chiarezza era impellente.
Anche per quattordicenni
La nuova norma riguarda solo monopattini e segway - hoverboard e monowheel restano regolamentati dal precedente decreto Toninelli - e stabilisce che questi devono sottostare alle stesse regole delle biciclette. Quindi non hanno obbligo di targa e di assicurazione e non richiedono l’utilizzo del casco, neanche per i minorenni, i quali però, per guidarli, dovranno essere dotati di patente AM (quella che può essere conseguita a 14 anni).
I monopattini elettrici possono circolare liberamente sulle piste ciclabili, sulle strade delle cosiddette "zone 30" e su tutte le strade urbane dotate di apposita segnaletica comunale. Possono circolare anche nelle aree pedonali, ma a velocità non superiori ai 6 km/h, e devono essere parcheggiati negli appositi spazi bianchi riservati a bici e motocicli (anche se viene da chiedersi come saranno sanzionate eventuali infrazioni, visto che non hanno targa). Devono infine essere dotati di luci e di segnalatore acustico e possono essere utilizzati anche di notte, a patto che si indossino giubbotto o bretelle riflettenti.
Ci sono ancora nodi irrisolti
La nuova norma conferma altre limitazioni. In particolare, al comma 75 dell'articolo 1 fa riferimento esplicito ai “monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019". Solo questi sono equiparati ai velocipedi. Quindi, considera solo quei monopattini con potenza massima non superiore a 500 Watt e in grado di raggiungere una velocità massima di 20 km/h.
E per i monopattini che non rientrano nei limiti? La legge non specifica alcunché, lasciando dunque ancora una bella lacuna.
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