Via libera ai monopattini elettrici? Sì, ma poco alla volta, e senza perdere di vista le regole, altrimenti si rischia di incappare in pesanti multe come è accaduto qualche giorno fa a Torino: mentre il Comune, con due specifiche delibere tese a favorire l’utilizzo di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale, ha aperto in via sperimentale la circolazione nelle Zone 30 km/h e nelle piste ciclabili a monopattini e monocicli elettrici, Segway e simili, la Polizia Municipale vigila con severità sul loro impiego in altri ambiti tra cui le strade, dove li equipara ai ciclomotori e dunque esige che essi rispettino i medesimi obblighi.

Una circolare del Comandante dei Vigili Urbani di Torino diffusa lo scorso 21 ottobre, infatti, tra le altre cose ha informato gli agenti della necessità di esigere, soprattutto nel primo caso, la regolare presenza di targa, carta di circolazione e RCA, pena multe che ammontano rispettivamente di 76, 154 e 859 euro.

Primo a farne le spese, nel capoluogo piemontese, un 25enne che nel corso di un normale controllo su strada si è visto contestare dagli agenti le suddette violazioni ed elevare una contravvenzione dell’importo totale di 1.079 euro. Sorvolando appena sul fatto che fosse anche privo di casco.

Le delibere, firmate la scorsa estate dall’Assessore alla Mobilità Maria La Pietra, con cui il comune di Torino ha “sbloccato” in via ancora sperimentale sharing e circolazione dei monopattini elettrici, segway e simili, arriva in risposta ad un Decreto Ministeriale a firmato il 5 giugno scorso dall’allora Ministro dei Trasporti Toninelli che dava, appunto, ai comuni le linee guida sull’attuazione di misure e iniziative per favorire la micromobilità elettrica e quindi ammettere alla circolazione in alcune aree pubbliche, sebbene non sulle strade, i mezzi prima utilizzabili soltanto in aree private.

Monopattino elettrico multato a Torino, cosa dice la legge

Le delibere comunali fissano però regole precise diverse da mezzo a mezzo, come l’obbligo per le biciclette a pedalata assistita di sottostare alle stesse norme di circolazione delle altre (ma con la stessa libertà d’accesso alle aree pedonali) e il limite di 20 km/h per i mezzi come Segway e, appunto, monopattini elettrici. Per questi ultimi in particolare sono richiesti la maggiore età, il possesso del patentino per la guida dei motorini e l’obbligo di indossare il giubbotto catarifrangente fino a un’ora dopo l’alba e una prima del tramonto.

Cosa dice il Codice

Gli articoli 47-60 del CdS definiscono veicoli tutti i mezzi a conduzione umana che superino determinati limiti di ingombro e prestazioni, tra cui una lunghezza massima di 1 metro, larghezza di 50 cm, peso di 40 kg, potenza pari a 1 kW e velocità entro i 6 km/h. Non sono infatti classificati come veicoli i mezzi per i disabili e le automobiline giocattolo per i bambini ,che rimangono entro i confini sopra citati.

Tuttavia, i monopattini elettrici che possono arrivare anche a 30 km/h, violano soprattutto il requisito sulla velocità e per questa ragione sono considerati a tutti gli effetti dei ciclomotori. Di conseguenza, come specificato dalla già citata circolare 21 ottobre e in osservanza degli articoli 97 e 193 scattano tutti gli obblighi relativi all’immatricolazione, alla revisione e all’assicurazione, oltre che quello, per il conducente, di munirsi di casco.

Apparentemente in conflitto col le delibere comunali, la contromisura adottata dalla Polizia Municipale trova però fondamento nel bisogno di regolamentare la sicurezza nell’utilizzo di veicoli che possono essere effettivamente pericolosi. Questione sollevata anche dalla notizia del primo incidente mortale con protagonista proprio un monopattino elettrico (il cui conducente si è scontrato con un camion rimanendo ucciso), avvenuto a Parigi pochi giorni dopo la firma del Decreto Ministeriale in Italia.