L’installazione di wallbox per una ricarica più veloce rispetto alla comune presa domestica da 3 kW sta diventando uno degli argomenti più in voga nelle assemblee di condominio. Le cose infatti cambiano molto a seconda del fatto che la si faccia installare in uno spazio privato o pubblico e delle caratteristiche dell'impianto. Ecco cosa dicono le normative e quali sono le operazioni da effettuare.
1 - Ho il box e anche la corrente
Il montaggio del wallbox nel box privato allacciato direttamente al proprio contatore. In questo caso, la persona interessata può procedere ad effettuare i lavori senza dover chiedere permessi o consensi vari. Idem quando l’adeguamento di potenza è contenuto (solitamente fino a 6 kW)e viene effettuato dal fornitore in via telematica senza bisogno di modifiche al contatore o all'impianto.

Se invece l’installazione del wallbox in uno spazio privato richiede dei lavori di adeguamento dell’impianto, come può accadere se si desidera una potenza superiore ai 6 kW, bisogna comunicarlo all’amministratore e sincerarsi che i lavori siano condotti senza arrecare danni alle parti comuni e nel rispetto delle le norme di sicurezza. Il che significa anche fornire al condominio l’apposita documentazione di conformità antincendio per le parti modificate, operazione sempre a carico del richiedente.
2 - Ho il box ma non la corrente
Se nel box non c'è un impianto elettrico ci sono tre possibilità: la prima e più ovvia e farsene installare uno collegato alla propria utenza domestica, con una procedura analoga a quella descritta sopra. In alternativa si può sottoscrivere un nuovo contratto indipendente da quello dell'utenza domestica, anche qui con costi da valutare. In entrambi i casi la cosa può complicarsi se, ad esempio, i box si trovano fisicamente distanti dall'abitazione, facendo salire i costi.
La terza via è chiedere l'allacciamento alla rete condominiale e munire l'impianto di un contatore di scatti per monitorare il proprio consumo. Quest'ultima ipotesi è però più complessa specie nel caso specifico in cui il fine sia la ricarica dell'auto elettrica. Occorre infatti valutare se la rete condominiale, che solitamente serve l'illuminazione delle aree comuni e poche altre funzioni, possa sostenere lo sforzo. Inoltre, visto che il proprio consumo specifico andrà estrapolato da quello collettivo e contabilizzato a parte, l'amministrazione del condominio potrebbe richiedere un compenso aggiuntivo rispetto a quello della gestione ordinaria.
3 - Non ho il box ma il posto auto riservato in cortile
In questo caso la situazione è similare a quella del box senza corrente. Si può richiedere l'installazione di una colonnina all'interno del proprio posto ad uso esclusivo, se è fisicamente possibile installarla, ma per l'allacciamento le problematiche e le possibili soluzioni sono quelle del punto precedente.
4 - La colonnina nel parcheggio o nel garage comune
Se non si possiede un box auto privato né un posto ad uso esclusivo, l’unica soluzione diventa far installare un wallbox o una colonnina in un’area comune del condominio. In questo caso, il possessore dell’auto elettrica può presentare all’amministratore il progetto per farlo approvare con votazione a maggioranza semplice durante l’assemblea di condominio, secondo la Legge 134 del 2012.
L’approvazione implica la divisione delle spese ma ovviamente anche il diritto di utilizzo da parte di tutti i condomini. Se durante la votazione non si arriva a maggioranza, il richiedente potrà ugualmente procedere ma dovrà sostenere da solo le spese di installazione e manutenzione del dispositivo, assicurandosi di non danneggiare le aree comuni e rispettando le regole in vigore in termini di sicurezza e accessibilità nel condominio.
Chi non è favorevole al montaggio può anche scegliere di non partecipare alle spese di installazione e manutenzione dell’impianto e naturalmente non avrà la possibilità di usufruire del servizio. Se in un secondo momento dovesse cambiare idea, potrà pagare per acquistare una “quota” della colonnina, partecipando quindi alle spese di installazione in maniera retroattiva.

Attenzione però: l’aver fatto installare un wallbox o una colonnina non dà automaticamente diritto all'esclusività del posto auto. Secondo l’articolo 1120 del Codice Civile infatti, la destinazione d’uso delle cose comuni non può essere alterata, dunque non si può privare alcun condomino del diritto di fruirne. In mancanza di regolamentazioni più precise, e se non prevale il buonsenso, questo vuol dire che ogni disputa sull'occupazione dell'area in cui si trova il punto di ricarica da parte di veicoli non elettrici o in possesso di condomini non autorizzati a utilizzarlo rischia di sfociare in una controversia legale non sempre di facile soluzione…