Troppo inquinamento: Italia condannata dalla Corte di giustizia Ue
I limiti sul biossido di azoto sono stati superati in diverse città e il Paese non ha risolto con i piani per la qualità dell'aria
È l’ennesimo segnale dall’Europa di quanto sia importante accelerare sulla tutela della qualità dell'aria che respiriamo: l’Italia è stata condannata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Cgue) per aver violato le regole sul biossido di azoto (NO2).
Le colpe, in particolare, sono quelle di non aver rispettato i limiti sulle emissioni e non aver previsto delle contromisure adeguate nei piani anti-smog per fare in modo che gli sforamenti del limite durassero il meno possibile.
Da nord a sud
Le zone della Penisola finite sotto la lente dei giudici di Lussemburgo sono gli agglomerati di Torino, Milano, Bergamo, Brescia, Firenze e Roma, ma anche il Comune di Genova, dove il nostro Paese non ha “provveduto affinché non fosse superato, in modo sistematico e continuato, il valore limite annuale fissato” negli anni che vanno dal 2010 al 2018.
C’è poi l’agglomerato di Catania, in cui le regole sulle emissioni di NO2 sono state violate dal 2010 al 2012 e dal 2014 al 2018. Tra le righe della decisione, si può leggere che la Cgue rileva il superamento dei limiti anche in altre zone della Lombardia e della Sicilia.
La decisione
A dare il là alla causa era stata la Commissione europea, che aveva avviato una procedura d’infrazione per chiedere alla Corte Ue di condannare il nostro Paese, accusandolo di mancato rispetto delle regole sulle emissioni. Qui sotto, un estratto della sentenza.
L’Italia “è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell’articolo 13, paragrafo 1, e dell’allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, e, non avendo adottato, a partire dall’11 giugno 2010, misure appropriate per garantire il rispetto del valore limite annuale fissato per il NO2 in tutte le suddette zone e, in particolare, non avendo provveduto affinché i piani per la qualità dell’aria prevedessero misure appropriate affinché il periodo di superamento di detto valore limite fosse il più breve possibile, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 23, paragrafo 1, di tale direttiva, letto da solo e in combinato disposto con l’allegato XV, punto A, di quest’ultima”.
Fonte: Cgue
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