L’Italia muove un altro passo verso il completamento della disciplina sul vehicle to grid, la tecnologia che consente il flusso bidirezionale dell’elettricità tra le auto e la rete, permettendo alle EV di immagazzinare e restituire energia per stabilizzare il sistema elettrico.

Un servizio che verrà remunerato e a cui gli automobilisti potranno decidere se e come partecipare. Ed è proprio per indirizzare verso una scelta consapevole che il decreto V2G ha previsto una serie di disposizioni ad hoc, inclusa una procedura che indichi quali informazioni dovranno essere fornite ai consumatori. Eccole.

Una corretta informazione

Il documento che raccoglie le linee guida, disponibile in fondo all'articolo in forma integrale, è stato predisposto previo parere del ministero dello Sviluppo economico e delinea tutte le informazioni che dovranno essere fornite dagli operatori sull’utilizzo delle batterie delle auto per il V2G.

Nissan Leaf Vehicle to Grid Milano

In generale, si dovrà prevedere un’informativa ex-ante sul possibile uso per fornire i servizi di rete, con le relative condizioni economiche per l'adesione, ed ex post, dopo ciascuna ricarica.

Le scelte preliminari

A tutela del proprietario del veicolo, il documento prevede che l’utente possa definire dei limiti all’utilizzo del sistema di accumulo dell’auto. Ciò potrebbe avvenire in fase di registrazione o di accesso alla ricarica, mediante una piattaforma/portale online.

Questi limiti riguarderanno:

  • Il tetto massimo all’energia erogabile dal sistema di accumulo verso la rete, esprimibile eventualmente anche in km equivalenti oppure come cicli carica/scarica aggiuntivi
  • Un livello minimo di carica al quale si aspetta di prelevare il veicolo ad un certo orario o dopo un intervallo di tempo predeterminato
  • Un livello minimo di carica al di sotto del quale non erogare energia verso la rete

Il resoconto post-ricarica

Quanto alle informazioni da condividere ex-post con l’automobilista, da fornire "possibilmente dopo ogni ricarica o mediante un rapporto periodico", il documento prevede che sia reso un set minimo che includa:

  • Gli intervalli di tempo per i quali si sono forniti servizi in modalità V1G o V2G
  • L’energia erogata in kWh verso la rete in modalità V2G, esprimibile eventualmente anche in termini di percorrenza equivalente o come numero di cicli equivalenti carica/scarica aggiuntivi rispetto ad un “pieno” standard
  • La potenza massima prelevata in fase di ricarica e la potenza massima erogata dal sistema di accumulo verso la rete in modalità V2G (con l’eventuale plus considerato “opportuno” di rendere disponibile un tracciato con l’andamento temporale della potenza carica/scarica) 
  • Il beneficio economico percepito dal proprietario dell’auto a fronte del servizio reso alla rete, che potrebbe consistere ad esempio in uno sconto sulla tariffa di ricarica, l’accumulo di punti/voucher o altro, in base alle condizioni che saranno definite in precedenza

Chiarezza prima di tutto

Tutte queste informazioni dovranno essere rese disponibili agli automobilisti “nel modo più diretto e semplice possibile”. In più, il testo ritiene opportuno anche che le infrastrutture di ricarica che potranno partecipare all’erogazione dei servizi di rete possano esporre un’identificazione grafica apposita. Per tutte le informazioni trovate di seguito il testo integrale del documento.